RIPRESA ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI (Ord. 45/2020)

Si allargano le fasce in cui è consentito svolgere attività sportiva individuale:
– dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali;
– senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l’attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento.
E’ fatto, in ogni caso, obbligo di rispetto della distanza minima di due metri da qualsiasi altra persona, tranne che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e di uso della mascherina per le attività per le quali detto uso sia compatibile. Per le altre, è comunque fatto obbligo di portarla con se’ e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.